Art. 1.
(Indennità di accompagnamento).

      1. L'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, è riconosciuta sin dalla nascita alle persone affette dalla sindrome di Down o «trisomia 21».

      2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta su richiesta dell'interessato e senza necessità di visita da parte delle commissioni sanitarie previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, attraverso la certificazione medica della condizione di disabilità rilasciata dal medico di base del soggetto in seguito alla presentazione dell'esame del cariotipo.